Riforma dello sport: abolizione del vincolo sportivo anche nei dilettanti

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Unitamente alla possibile introduzione della fattispecie del “lavoro sportivo” (in forza della quale le prerogative economiche, assicurative e previdenziali connesse alla prestazione sportiva vengono estese anche ai tesserati non professionisti), la seconda rilevante novità, per gli atleti, prevista nella bozza del decreto chiamato a riformare lo sport italiano attiene all’abolizione del vincolo sportivo.

In tal senso, l’incipit dell’art. 115 della citata normativa stabilisce che “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Considerato che, in ambito professionistico, la soppressione del vincolo sportivo risale all’emanazione della legge n. 91 del 1981, occorre chiarire che – in termini più ampi di quelli espressi dal legislatore della riforma – il vincolo sportivo è il legame che si instaura tra un atleta dilettante ed una società a fronte del relativo tesseramento ed in virtù del quale il primo si obbliga a rendere la propria prestazione in favore della seconda in via esclusiva per un arco temporale stabilito (anche tenuto conto dell’età del giocatore) dalle singole normative sportive di ciascuna federazione.

Salva l’esistenza di specifiche e tassative ipotesi di svincolo, previste a livello federale, la principale conseguenza dell’attuale disciplina attiene al fatto che, durante il periodo di vincolo, all’atleta non è consentito trasferirsi in altro club senza il consenso della società con cui lo ha contratto.

Ciò premesso, stando al dettato del menzionato primo comma dell’art. 115, se ne dovrebbe quindi dedurre che, trascorso un anno dall’eventuale entrata in vigore del decreto in commento, la durata del legame atleta/società derivante dal tesseramento verrebbe in ogni caso fissata nella sola stagione sportiva di riferimento, salva tuttavia la possibilità per le federazioni di prevedere – entro tale termine annuale – una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo (secondo periodo del primo comma dell’art. 115).

Se si considera che l’attuale istituto del vincolo sportivo è posto a tutela degli investimenti formativi compiuti dalle società sui propri atleti, proprio al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli di tale riforma sulle stesse, il secondo comma dell’articolo in analisi prevede che le federazioni introducano uno specifico premio (denominato “di formazione tecnica”) che dovrà essere corrisposto dal club (tanto professionistico, quanto dilettantistico) con cui l’atleta sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo “in favore dell’ultima società sportiva dilettantistica presso la quale l’atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile”.

Tenuto conto che già oggi indennità premiali assimilabili a quella esposta sono largamente diffuse in molte federazioni sportive, a norma del successivo comma 3, è poi specificato che la misura del premio in questione è individuata “secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo”.

A fronte di ciò, se, per un verso, l’ipotesi di riforma ha il pregio di favorire la libertà sportiva dell’atleta (oggi significativamente compromessa dalla previsione di vincoli pluriennali di durata esagerata), per altro verso, la limitazione di un riconoscimento economico soltanto all’ultimo club “formatore” ed esclusivamente in occasione del primo contratto di lavoro sportivo dell’atleta rischia – se abbinata ad un legame sportivo del tesserato sempre e solo di durata stagionale – di compromettere sensibilmente gli apporti finanziari su cui oggi i club dilettantistici confidano per sostenere la propria attività sportiva. 

Verrebbero infatti meno tutte quelle premialità che attualmente hanno come presupposto non la conclusione di un contratto da parte del giocatore, ma la sottoscrizione di un tesseramento (di norma pluriennale) con altro club (si pensi, in ambito calcistico, al “premio di preparazione” di cui all’art. 96 Noif).

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