Le modalità di esercizio dell’attività di Agente sportivo da parte di un soggetto in favore di un calciatore professionista suo congiunto necessitano di essere analizzate con riguardo alle diverse normative sportive succedutesi negli anni.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Agenti FIGC del 2011 (rimasto in vigore fino al 31 marzo 2015) era espressamente sancito che, nella definizione del contratto con la società, il calciatore potesse farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge.
Ne derivava la possibilità di questi ultimi di rendere i servizi tipici del Procuratore – esclusivamente in favore del proprio parente – anche senza essersi iscritti nell’apposito Albo e, conseguentemente, senza il necessario superamento dell’esame abilitativo allora previsto.
Con la riforma introdotta nell’aprile 2015 – la quale ha soppresso tanto l’Albo agenti, quanto la prova di abilitazione – è stata interamente abrogata la disciplina fino a quel momento in vigore, con la conseguenza che si è concesso a chiunque di svolgere l’attività di Procuratore semplicemente iscrivendosi al nuovo Elenco, senza perciò dover sostenere alcun preventivo esame (c.d. deregulation).
In un tale contesto, è evidente che, non essendo previsto alcun sbarramento per l’accesso a tale attività, non vi era motivo di distinguere i parenti dell’atleta dagli altri soggetti, potendo i primi esercitare (anche per calciatori diversi dal parente) semplicemente espletando le formalità di adesione al nuovo Elenco.
A seguito delle sostanziali innovazioni alla professione in esame sancite, nel 2018, dalla relativa legge di bilancio, occorre sottolineare che, se da un lato è stato reintrodotto l’esame di abilitazione (quale imprescindibile requisito necessario all’iscrizione al Registro Agenti), non è stata, dall’altro lato, prevista alcuna specifica deroga in favore dei congiunti dei calciatori (diversamente da quanto avvenne nel 2011).
Gli unici soggetti dispensati dal sostenere la nuova duplice prova abilitativa sono, infatti, solamente gli Agenti che risultavano già abilitati ante 2015 ovvero gli esponenti di categorie professionali le cui competenze in materia di assistenza legale sono riconosciute dalla legge (ossia gli avvocati iscritti all’albo forense, per i quali pare potersi escludere anche l’obbligo di iscrizione nei Registri sportivi).
Ne consegue, pertanto, che – stante l’abrogazione della disciplina 2011 e la mancata riproposizione di una specifica deroga in loro favore – anche genitori, fratelli e coniuge del calciatore, al pari di ogni altro diverso soggetto, debbano sostenere il nuovo esame di abilitazione e procedere alla successiva iscrizione nei Registri CONI e FIGC per svolgere l’attività di Procuratore, anche laddove intendano rendere i loro servizi soltanto in favore del proprio parente.
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