La principale tipologia di mail che giunge “inattesa” nella casella di posta elettronica di un Procuratore è, con ogni probabilità, quella recante la segnalazione – talvolta corredata da video che registrano prodezze funamboliche – di giovani e promettenti calciatori d’oltreoceano (in particolar modo Africani e Sudamericani).
Per quanto i “mercati esotici” abbiano determinato le fortune di qualche Agente, prima di dedicarvisi è opportuno conoscere a fondo la disciplina sancita dalle singole Federazioni (in particolar modo dalla F.I.G.C.) in tema di tesseramento di calciatori provenienti dall’estero. Le limitazioni, infatti, sono – almeno nel nostro paese – molto stringenti e rendono tali tipi di “trasferimento” alquanto difficili se non, in tali casi, del tutto impossibili.
Per comprendere le numerose normative dettate sul punto, è necessario organizzare la trattazione distinguendo le previsioni sancite in ambito professionistico (con riguardo alle singole leghe) da quelle che si applicano nel panorama dilettantistico.
NORMATIVA FIFA – Prima di procedere in tal senso, è tuttavia indispensabile soffermarsi preliminarmente su un primo inderogabile principio sancito – tanto per i professionisti, quanto per i dilettanti – dall’art. 19 del Regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori (R.S.T.P.).
A norma di tale disposizione, infatti, sia il trasferimento “internazionale” di un calciatore (cioè quello che interviene tra club appartenenti a diverse Federazioni), sia l’eventuale “primo tesseramento” in una Federazione diversa da quella di nazionalità del giocatore, è consentito unicamente se costui è maggiorenne. L’unica eccezione ammessa riguarda il caso in cui il calciatore minore d’età si sia trasferito nel Paese in cui intende tesserarsi con il proprio nucleo familiare e per ragioni necessariamente diverse da quelle sportive.
PROFESSIONISMO E PRINCIPI GENERALI – Venendo quindi alla disciplina interna, è necessario premettere che, per ciò che concerne i club professionistici, la F.I.G.C. ha inteso regolamentare, negli ultimi anni, l’argomento di stagione in stagione (da ultimo con il Comunicato Ufficiale n. 361/A del 26 aprile 2016). Per quanto abbia, fin qui, sempre replicato i medesimi precetti è, quindi, possibile che gli stessi subiscano mutamenti già a partire dal prossimo luglio.
Ciò chiarito, un fondamentale principio da tener presente è la “libera circolazione” all’interno dei club italiani di Serie A, B e Lega Pro dei calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o allo Spazio Economico Europeo (d’ora in avanti, per comodità, “extracomunitari”) che, al termine della precedente stagione sportiva (30 giugno), risultano già tesserati in Italia per società professionistiche.
Fa, tuttavia, eccezione a tale assunto quanto si dirà successivamente con riferimento ai minorenni che si tesseranno per la prima volta con detti club come “Giovani di Serie”.
Con riguardo, invece, alla “tesserabilità” di calciatori extracomunitari provenienti da Federazione estere, la disciplina è differente per ciascuna Lega professionistica.
SERIE A – Per ciò che concerne la massima serie, il Legislatore sportivo ha inteso differenziare le ipotesi a seconda del numero di extracomunitari già presenti nelle rose dei relativi club.
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A che, al termine della precedente stagione sportiva, avevano già più di due calciatori extracomunitari tesserati per esse a titolo definitivo (non incide, quindi, il tesseramento “in prestito), possono, infatti, tesserare un numero massimo di ulteriori due giocatori extracomunitari provenienti dall’estero, a condizione che:
– uno vada a sostituire altro loro calciatore extracomunitario che: a) si trasferisce all’estero, sottoscrivendo un contratto con società di altra Federazione; b) ha concluso il proprio rapporto di prestazione sportiva con il club al termine della precedente stagione; c) che ha acquisito, a qualunque titolo, la cittadinanza di un paese aderente alla U.E. o allo Spazio Economico Europeo (c.d. cittadinanza “comunitaria”);
– uno – senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore – che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella relativa lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nella precedente stagione sportiva, oppure per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.
Si segnala, tuttavia, che – ai fini della sostituzione – non possono essere utilizzati calciatori precedentemente tesserati come “Giovani di Serie” che hanno ottenuto il primo contratto da professionista a partire dall’inizio della terza stagione precedente.
Con riguardo invece alle società di Serie A che al termine della precedente stagione sportiva avevano con sé tesserati, sempre e solo a titolo definitivo, soltanto due calciatori extracomunitari, le stesse possono tesserare ulteriori due giocatori extracomunitari provenienti da diversa Federazione di cui uno senza vincoli di sostituzione ed un altro a condizione che vada a sostituire altro loro atleta (extracomunitario) nei termini sopra esposti.
Laddove, infine, un club avente diritto alla partecipazione al Campionato di Serie A, al termine della stagione precedente, non avesse con sé tesserato a titolo definitivo alcun calciatore extracomunitario o ne avesse soltanto uno, tale società può tesserare, senza alcun obbligo di sostituzione, calciatori extracomunitari provenienti dall’estero fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 atleti.
È bene ricordare che il trasferimento dei nuovi tesserati ai sensi delle precedenti disposizioni nel corso della medesima stagione sportiva in cui ottengono il tesseramento, è consentito esclusivamente in favore di altre società del Campionato di Serie A e, oltretutto, può avvenire solamente durante una diversa finestra mercato da quella in cui il giocatore è approdato in Italia.
SERIE B e LEGA PRO – Alle società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B e di Lega Pro non è, invece, concesso di tesserare alcun calciatore extracomunitario proveniente dall’estero. In aggiunta a ciò – ai soli club della terza serie – non è nemmeno consentito il tesseramento di un calciatore già tesserato nella precedente stagione in Italia con un club dilettantistico (a meno che non si tratti di un “proprio” atleta e la società sia una neo-promossa).
“GIOVANI DI SERIE” MINORENNI – Per quanto attiene al primo tesseramento di calciatori minorenni extracomunitari con un club professionistico, lo stesso è ammesso senza limitazioni numeriche, a condizione che tali soggetti: a) siano legalmente residenti in Italia (in quanto trasferitisi con i genitori per ragioni non legate all’attività̀ sportiva); b) siano nati in Italia; c) abbiano vissuto in Italia per un periodo ininterrotto – comprovato dall’adempimento dell’obbligo scolastico – di almeno 4 anni.
DILETTANTI – Con riferimento alle società della Lega Nazionale Dilettanti, l’art. 40 quater, comma 1 N.O.I.F. stabilisce, innanzitutto, il diritto delle stesse di tesserare (non oltre, però, il 31 dicembre di ogni anno) e di schierare in campo un massimo di 2 calciatori extracomunitari provenienti da Federazioni estere.
Nel diverso in caso in cui l’atleta extracomunitario risieda in Italia e non sia mai stato tesserato con club di Federazioni estere (c.d. “primo tesseramento”), l’art. 40, comma 6 N.O.I.F. prevede, invece, la “libera tesserabilità” degli stessi, nonché la loro equiparazione ai calciatori di nazionalità italiana.
IUS SOLI SPORTIVO – In conclusione, non ci si può esimere dal considerare le importanti disposizioni introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge n. 12 del 26 gennaio 2016, la quale ha sancito il principio del c.d. “ius soli sportivo”.
In forza ti tale norma è, infatti, stabilito che “i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”.
Giova infine ricordare che detto tesseramento è destinato a rimanere valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta.
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