Il Regolamento disciplinare agenti sportivi del CONI

I

Analisi della normativa deontologica dettata per lo svolgimento della professione di agente sportivo

In occasione dell’emanazione della nuova versione del proprio Regolamento Agenti, pubblicata in data 20 luglio 2021, il Coni ha altresì novellato, ampliandone la portata, il “Regolamento disciplinare agenti sportivi”, testo finalizzato a dettare le norme deontologiche della categoria professionale in questione, nonché ad individuare le regole procedurali per l’accertamento delle relative violazioni.

Nel titolo primo (principi generali) – dopo essersi affermato che “La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta previste nel presente regolamento, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni” (art. 2) – vengono innanzitutto elencati una serie di doveri di carattere generale a cui il professionista deve attenersi nello svolgimento della propria attività.

Tra questi si segnalano il dovere di evitare le incompatibilità ed i conflitti di interesse previsti nelle normative sportive di riferimento (art. 5), i doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, diligenza, riservatezza, lealtà e correttezza, anche nei confronti dei colleghi (art. 6, 7, 8 e 12), nonché il dovere di aggiornamento professionale (art. 9).

A norma del successivo art. 14 vengono poi indicate, da un lato, le tipologie di sanzioni irrogabili – le quali si distinguono in censura (ossia mero biasimo formale), sanzione pecuniaria (fino ad un massimo di 10.000 euro) e sospensione dall’attività (per un periodo di tempo ricompreso tra tre a trentasei mesi) – e, dall’altro lato, i criteri di commisurazione delle stesse i quali impongono di considerare il comportamento complessivo tenuto dal soggetto, la gravità del fatto, l’eventuale pregiudizio arrecato e l’intensità del dolo o della colpa.

Di significativa importanza appare poi l’introduzione dell’istituto della annotazione (art. 15), provvedimento che consiste nell’iscrizione del nominativo degli “agenti abusivi” in apposita sezione dei Registri agenti del Coni e della Federazione al cui interno costoro hanno operato senza averne titolo per un periodo di tempo che va da un mese a due anni e che rappresenta per l’interessato non solo causa di incompatibilità al successivo svolgimento della professione (per tutta la durata di tale iscrizione), ma anche causa di inibizione allo svolgimento di qualsivoglia attività sportiva prevista nell’ambito della Federazione di riferimento.

Il titolo secondo (singole violazioni) è dedicato alla individuazione di specifiche condotte sanzionate tra le quali rilevano: il mancato rispetto delle formalità dettate in materia di conferimento dell’incarico professionale (art. 16), l’attività svolta in conflitto di interessi (con ciò intendendosi non il ricevimento del c.d. “doppio mandato”, ma il coinvolgimento dell’agente in operazioni con società al cui interno opera il coniuge o un parente, ovvero l’esistenza di determinate cointeressenze in relazione al trasferimento di un atleta, art. 17), l’accaparramento di clientela (ossia il comportamento finalizzato a far cessare il rapporto di mandato che l’atleta ha in essere con altro agente, art. 18), l’ottenimento di mandati dietro corrispettivo (art. 19), lo svolgimento dell’attività senza titolo (art. 20) e, da ultimo, la divulgazione di dichiarazioni lesive dell’onore e della reputazione delle istituzioni sportive (art. 21).

Il titolo terzo (procedimento disciplinare) illustra invece la dettagliata procedura prevista per l’accertamento della responsabilità disciplinare, la quale si fonda su un triplice grado di giudizio.

Viene infatti stabilito che “La competenza ad accertare gli illeciti disciplinari commessi dagli agenti sportivi, previsti nel presente regolamento, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione Federale agenti sportivi della Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti violazione disciplinare” e che “La Commissione CONI agenti sportivi, istituita ai sensi del Regolamento agenti sportivi approvato dal CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione Federale, e può annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla Commissione Federale”, nonché, infine, che “Avverso le decisioni della Commissione CONI agenti sportivi è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per omessa o insufficiente motivazione, per violazione di legge o per violazione di una o più disposizioni del presente regolamento o del Regolamento Agenti sportivi”.

Nel titolo quarto (norme finali e di chiusura) si afferma, da ultimo, che il procedimento di cui al presente Regolamento non trova applicazione con riguardo all’impugnazione del provvedimento di cancellazione dai Registri agenti di Coni e Federazioni restando ogni relativo rimedio previsto e disciplinato nei rispettivi Regolamenti sostanziali.

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