Con la recentissima modifica ai commi 6 e 7 dell’art. 102 NOIF (Comunicato FIGC 87/A del 3 ottobre 2019), è stato introdotto, anche in ambito nazionale, il cosiddetto “meccanismo di solidarietà” (o “contributo di solidarietà) già da molto tempo previsto dalla FIFA per i trasferimenti internazionali, ossia quelli che coinvolgono società appartenenti a diverse Federazioni.
Si tratta, per quanto specificamente concerne l’ambito FIGC, di un istituto in forza del quale si impone ad un club che ha ceduto un proprio calciatore professionista, a titolo oneroso e definitivo (quindi non anche in prestito), di redistribuire una minima parte (il 3%) del corrispettivo conseguito da tale cessione alle diverse società che hanno tesserato l’atleta – tanto su base definitiva, quanto solo temporanea – nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui il giocatore ha compiuto dodici anni e la fine della stagione del suo ventunesimo compleanno.
La ratio è evidentemente quella di estendere i benefici economici derivanti da una cessione, non solo al club cedente, ma anche a tutte le precedenti società (molto spesso appartenenti a categorie minori) che hanno contribuito, nel tempo, alla sua formazione sportiva.
Ciò chiarito in termini generali, è opportuno svolgere alcuni approfondimenti.
In primo luogo, si sottolinea che la base di calcolo su cui applicare la predetta percentuale è rappresentata non solo dal prezzo di acquisto predeterminato al momento della conclusione dell’accordo, ma anche da qualsiasi altra somma (premiale) prevista dalle parti ad integrazione di tale corrispettivo. Il riferimento è all’ipotesi di successivi “bonus” dovuti dal club cessionario al cedente in considerazione del rendimento del calciatore o dei risultati sportivi conseguiti dal club acquirente.
Va poi evidenziato che – nel prevedere l’applicazione dell’istituto al solo caso di “cessione di contratto” – la FIGC ha delimitato l’ambito operativo delle disposizioni in analisi al solo trasferimento dei calciatori professionisti (ossia coloro che hanno sottoscritto un contratto di prestazione sportiva), escludendo ogni operazione riguardante diversi soggetti (ad esempio il trasferimento di “giovani di serie”).
Con riguardo, infine, alla ripartizione di tale contributo tra le singole società “formatrici” beneficiarie, le relative quote di spettanza variano a seconda della stagione di riferimento. I club che hanno tesserato il calciatore nella stagione del dodicesimo e del tredicesimo anno avranno diritto allo 0,1% del corrispettivo di cessione globale. Tale percentuale sale allo 0,15% per i club del quattordicesimo e quindicesimo anno ed allo 0,25% per quelli relativi alla stagione del sedicesimo e diciassettesimo. Per le rimanenti quattro annualità (stagioni dal diciottesimo al ventunesimo anno) la percentuale si attesta allo 0,50%.
Nel caso in cui un calciatore si sia vincolato con più di una società nell’arco di una singola stagione, la frazione annuale del premio verrà proporzionalmente suddivisa tra tutte queste in considerazione del periodo di tesseramento riferibile a ciascuna di esse (purché superiore a due mesi).
Ove, invece, nella finestra temporale compresa tra la stagione del dodicesimo anno e quella del ventunesimo, l’atleta non si sia tesserato oppure lo abbia fatto con società estere o non più affiliate alla Federazione, la corrispondente quota sarà comunque dovuta e verrà trattenuta dalla FIGC che ne stabilirà la destinazione con apposita delibera del relativo Consiglio Federale.
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