Con deliberazione n. 1649 del 29 ottobre 2019, il Consiglio Nazionale del CONI è intervenuto, già per la seconda volta dalla sua recente introduzione, a emendare il Regolamento CONI sugli Agenti Sportivi. Le modifiche introdotte sembrano ispirarsi alla necessità di fornire un maggior dettaglio relativamente ad alcuni ambiti della disciplina in questione.
In particolare, con riferimento alla figura degli Agenti sportivi “stabiliti”, si è riconosciuto il diritto di iscrizione nella relativa sezione del Registro anche a coloro che – pur sempre e solo se di nazionalità comunitaria – risultano accreditati da Federazioni sportive di stati non aderenti all’Unione Europea. Salvo successiva sospensione della relativa efficacia (mediante Delibera Presidenziale del 15 gennaio 2020), la novella in commento ha altresì subordinato l’iscrizione di tali soggetti (siano essi riconosciuti da Federazioni comunitarie o non comunitarie) al possesso di tutti i requisiti previsti in capo agli Agenti sportivi “ordinari” compreso, quindi, il superamento di una prova abilitativa presso la propria Federazione straniera di appartenenza.
Per ciò che invece concerne gli Agenti extracomunitari, pur confermandosi l’obbligo di domiciliazione (per la durata di un anno) presso un collega abilitato su base nazionale (chiamato ad operare secondo le istruzioni del domiciliante), si è introdotto l’obbligo di provvedere alla stessa anteriormente alla conclusione dei contratti sportivi (di lavoro e trasferimento) a cui la prestazione dell’Agente in questione si riferisce, pena la nullità dei medesimi.
Con riguardo ai requisiti soggettivi di “buona condotta”, il legislatore è intervenuto specificando che – tanto ai fini dell’iscrizione al Registro, quanto solo della partecipazione all’esame di abilitazione – è necessario non aver riportato condanne (anche non definitive o derivanti da patteggiamento) a pene superiori a due anni di reclusione nell’ultimo quinquennio per delitti non colposi, ovvero a pene comportanti la reclusione per un periodo superiore a 5 anni (a prescindere, in questo secondo caso, dal momento temporale in cui la decisione è intervenuta e/o dalla tipologia del reato contestato).
Con riguardo alla durata annuale dell’iscrizione al Registro, si è poi stabilito che la stessa non decorra dalla data del provvedimento che ha accolto la richiesta, ma da quella di comunicazione dell’approvazione al diretto interessato.
Venendo ai doveri degli Agenti Sportivi, è stato poi espressamente introdotto nel Regolamento l’obbligo di costoro – peraltro dagli stessi già assunto, in passato, con l’inoltro dell’apposita domanda di iscrizione al Registro – di sottostare al potere disciplinare della Commissione Agenti e, per l’effetto, di assoggettarsi all’efficacia di qualsivoglia provvedimento da quest’ultima adottato.
In tema di incompatibilità dell’attività di Agente con altri incarichi e/o qualifiche, si è proceduto a chiarire e limitare le relative ipotesi. In particolare, a fronte della novella in commento, gli Agenti Sportivi: non possono essere amministratori e dipendenti di soggetti pubblici (ben potendo, al contrario, mantenere ogni diversa carica di rilevanza pubblica, comprese quelle di carattere elettivo); non possono avere interessi diretti ed indiretti soltanto in enti sportivi operanti nella Federazione in cui sono abilitati (ben potendone avere in altri appartenenti a diverse Federazioni); non possono essere calciatori professionisti o tesserati per club dilettantistici che militano in campionati di rilevanza nazionale (potendo quindi continuare a svolgere attività calcistica tra le fila di società che partecipano a competizioni minori).
Sul piano del regime sanzionatorio, oltre ad aver fissato un tetto massimo alle sanzioni pecuniarie (prima non previsto) nella misura di 50.000 €, le modifiche hanno inciso sull’individuazione delle funzioni riferibili alle Commissioni Agenti Federali. Ferma restando, infatti, la potestà di accertare responsabilità disciplinari e comminare le conseguenti sanzioni in capo alla Commissioni CONI, a queste ultime è demandato il compito di svolgere la relativa attività inquirente e requirente in ossequio ad un emanando “regolamento disciplinare” specifico (salvo delegare tali attività alla propria Procura Federale).
Con riguardo alla disciplina dei contratti di mandato conclusi dagli Agenti, gli emendamenti hanno riguardato, da un lato, la soppressione di alcuni requisiti contenutistici minimi prima previsti, quali: l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento dell’Agente, le modalità di recesso dall’accordo e la data di cessazione del mandato (presumendosi, ove questa non sia fissata, la durata biennale del mandato). Dall’altro lato, si è introdotta, in ipotesi di contratto redatto in una lingua diversa dall’italiano, la facoltà – in alternativa all’allegazione di una traduzione giurata – di depositare, unitamente al medesimo, l’originale della relativa traduzione “semplice”, salvo però che la lingua straniera utilizzata sia di un paese comunitario e che vi sia espressa dichiarazione circa la prevalenza della versione italiana del documento.
Degna di nota si rivela, inoltre, la possibilità di derogare (anche in favore dei giudici ordinari) alla previgente automatica competenza del Collegio di Garanzia dello Sporto del CONI a conoscere di tutte le controversie in tema di validità, interpretazione ed esecuzione dei contratti di mandato conclusi dagli Agenti.
Per quanto, invece, attiene agli obblighi di deposito del mandato, per quanto anche tutte le relative modifiche risultino sospese in virtù della già citata Delibera Presidenziale del 15 gennaio scorso, la nuova versione del Regolamento CONI impone, per un verso, che quest’ultimo debba avvenire prima del deposito dei contratti sportivi (di lavoro o di trasferimento) a cui la prestazione dell’Agente si riferisce e, per altro verso, che venga data comunicazione dell’avvenuto deposito alla controparte. In aggiunta all’executive summary previsto dalla normativa federale, si pone, poi, in capo al depositante, l’obbligo di allegare un secondo executive summary redatto utilizzando il modello predisposto dal CONI (e scaricabile dal relativo sito web).
Un’ulteriore novella tra quelle la cui efficacia è momentaneamente sospesa dal provvedimento del Presidente del CONI concerne, infine, la possibilità degli abilitati ante 2015 di iscriversi per la prima volta ai “nuovi” Registri Agenti (pur senza la necessità di sostenere nuovamente la prova abilitativa) anche dopo il 31 dicembre 2019, salva però la preventiva frequenza di uno specifico corso di aggiornamento.
In conclusione, si registra l’obbligo di atleti e società di fornire le informazioni relative ai corrispettivi erogati agli Agenti anche al CONI (e non solo alla Federazione di riferimento) utilizzando la modulistica messa a disposizione nel portale telematico dell’Ente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore e ilprocuratoresportivo.it come fonte.